Pandemia ed aspettativa non retribuita dei lavoratori

Pandemia ed aspettativa non retribuita dei lavoratori

Durante il lock down, da piu’ parti mi si è chiesto se  un datore di lavoro la cui attività non sia stata autoritativamente interdetta ma che, per ragioni sue proprie, intendesse comunque sospenderla o ridurla potesse, autoritativamente, congelare i rapporti di lavoro in essere (od una parte di essi) negando ai lavoratori corrispondentemente posti in aspettativa il trattamento economico di loro pertinenza.

Ebbene, a tale domanda ho cercato di fornire una risposta in un paragrafo della mia ultima opera di approfondimento dottrinale denominata “La mobilità del lavoratore subordinato”.

A seguire, riporto il pertinente estratto:

 

“L’ambito proprio della corrente trattazione più direttamente e rilevantemente intersecato dalla crisi in essere, all’un tempo sanitaria ed economica, oltre che dalla normativa tesa a “risolverla”, sembra purtuttavia essere quello dato dall’intreccio tra sospensione delle attività produttive inibite (o limitate) dalla nomativa anti Covid 19, correlato fermo delle prestazioni dei lavoratori e sorte del relativo trattamento retributivo.

In proposito, la questione forse più sottile è quella inerente al se l’epidemia in oggetto e la normativa varata a suo contrasto sostanzino o meno impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione, per fatto non addebitabile ad alcuna delle parti, come tale trattabile ai sensi del disposto dell’art. 1256 del codice civile.

Noto (e consolidato) è, sul punto, l’orientamento giurisprudenziale per cui

“La legittimità o meno delle sospensioni dal lavoro unilateralmente disposte dall’imprenditore deve esser valutata alla stregua delle norme in tema di sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa. Ne deriva ulteriormente che quando quest’ultima – secondo la valutazione istituzionalmente rimessa al giudice di merito, incensurabile se adeguatamente motivata – sia divenuta inutilizzabile non nell’aspetto economico o per deficienze di programmazione, di previsione o di organizzazione aziendale bensì per un fatto sopravvenuto non prevedibile, il datore di lavoro non incorre in responsabilità per l’unilaterale sospensione da lui disposta e, in particolare, non è tenuto al pagamento delle retribuzioni per il periodo di sospensione.”

(Cass. Civ., sez. lav., 30.3.1998, n.3344, in Mass. Giur. It. 1998).

Di talchè, dovrebbe intendersi per fuori di discussione il fatto per cui le misure straordinarie dettate dal Governo in funzione di contrasto dell’epidemia, informate alla sospensione di determinate attività produttive, realizzino evenienza di forza maggiore determinante l’impossibilità da parte del datore di lavoro di ricevere e pretendere, ad opera del lavoratore, la costituzionale sua prestazione lavorativa e, per l’effetto,  giustifichino la sospensione (anche) del competente trattamento economico (stante il tratto di sinallagmaticità delle prestazioni, connaturato al contratto di lavoro subordinato).

Tale assunto, peraltro, non può non coniugarsi con il tema della accessibilità da parte dell’impresa (che, in dipendenza d’un “factum principis”, sia tenuta a sospendere o ridurre le proprie attività) agli ammortizzatori sociali disciplinati dal D.L.vo n. 148/2015 ed a quelli, emergenziali, introdotti nell’ordinamento, in particolare, dal d.l. n. 18/2020 e “rifiniti” dal d.l. n. 34/2020.

Non solo, tale approdo va pure doverosamente calato nella cornice del principio generale dell’ordinamento afferente alla regola dell’obbligo di correttezza e buona fede che si impone alle parti, in sede di gestione del contratto (nella specie, di lavoro subordinato).

Ora, alla luce, da un lato, del ricco armamentario offerto all’impresa datrice di lavoro dalla legislazione ordinaria e “straordinaria” in tema di ammortizzatori sociali e, dall’altro, del dovere che la medesima impresa datrice di lavoro ha di astenersi dall’assunzione di condotte suscettibili di nuocere al lavoratore dipendente, se ovviabili, ne viene che non pare sia consentito all’impresa stessa di sospendere d’autorità i rapporti di lavoro in atto, negando ai lavoratori interessatine il diritto alla regolare percezione dello stipendio, allorchè essa scelga di non fare ricorso a detti ammortizzatori sociali.

A soccorso di tale ricostruzione giunge anche, del resto, il portato della giurisprudenza conforme di legittimità, per il quale, senza mezzi termini, alla presenza dei presupposti a che l’impresa possa accedere al trattamento di integrazione salariale, essa ha l’”obbligo” di darvi luogo:

“Il datore di lavoro ha l’obbligo di attivare correttamente il procedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni una volta appurata la sussistenza delle condizioni legittimanti ed è tenuto, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 164 del 1975, a corrispondere ai lavoratori l’equivalente dell’integrazione salariale non percepita, ove non provi che l’inadempimento dell’obbligo di corretta attivazione (nella specie, per erronea formulazione della domanda amministrativa) non gli è imputabile ex art. 1218 cod. civ. (Rigetta, App. Palermo, 05/02/2010)”

(Cass. civ., sez. lav., 12/07/2012, n. 11776, Dir. e Pratica Lav., 2013, 16, 1081).

Ne ha l’”obbligo”, dato che, altrimenti, a termini della previsione dell’art.15, co.4, del d.l.vo n.148/15, essa sarebbe tenuta a corrispondere ai lavoratori pregiudicatine “una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita” (mentre la si dovrebbe ritenere obbligata a pagare loro lo stipendio, ove emergenza sanitaria e chiusura forzosa delle attività produttive non fossero considerate integranti evenienza determinante impossibilità sopravvenuta temporanea della pretazione, per fatto non imputabile al datore di lavoro:

“Il datore di lavoro, nel caso in cui difetti un’effettiva ed assoluta impossibilità di ricevere la prestazione del lavoratore, e non sia intervenuta l’ammissione alla cassa integrazione, è tenuto a corrispondere ai lavoratori sospesi dal lavoro l’intera retribuzione, senza che a tale conclusione osti l’art. 2, comma 3, della legge n. 427 del 1975, che detta, per il settore edile, una disposizione identica a quella dell’art. 7, comma 3, della legge n. 164 del 1975, che va interpretata nel senso che essa, assoggettando il datore di lavoro ad un’obbligazione risarcitoria verso il lavoratore di contenuto economico corrispondente all’integrazione salariale, provvede per il caso in cui la retribuzione non sia dovuta per effettiva ed assoluta impossibilità del datore di lavoro di ricevere la prestazione del lavoratore e il datore di lavoro abbia omesso o ritardato la richiesta di cassa integrazione (e cioè di ricorrere a una misura di salvaguardia del salario predisposta dall’ordinamento per il caso di crisi aziendale). (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, per violazione del riportato principio e per l’incidenza – sotto il profilo della non osservanza del principio di conservazione della clausola dubbia di cui all’art. 1367 c.c. – di tale violazione nell’interpretazione dell’art. 9 del c.c.n.l. 23 maggio 1991 per i dipendenti delle imprese edili, autorizzante il datore di lavoro, in caso di reiezione della domanda di ammissione alla cassa integrazione guadagni, a compensare gli acconti relativi con qualsiasi spettanza del lavoratore “fermo restando il disposto dell’art. 2” della citata legge n. 427 del 1975).”

(Cass. civ. Sez. lavoro, 16/10/2000, n. 13742, Mass. Giur. It., 2000)).”

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